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Saint-Gobain Italia S.p.A. 
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20152 Milano
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Gy.eco per gli applicatori

I Partner Gyproc aderenti a Gy.eco usufruiscono di un servizio di assistenza tecnica e amministrativa durante tutta la fase di gestione dei rifiuti a base di gesso: dalla produzione degli scarti, alla fase di recupero. 

SEI UN APPLICATORE O UN'IMPRESA?
Ecco la procedura per gestire i tuoi rifiuti!

CASO "A" = L'applicatore o l'impresa decide di stoccare i rifiuti prodotti in cantiere presso il proprio magazzino.

Se i rifiuti a base gesso sono stoccati nel luogo di produzione, ovvero in cantiere, allora lo stoccaggio rientra nella casistica di deposito temporaneo e non necessita di autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Il deposito temporaneo ha durata limitata cosi come stabilito alla art. 183, comma 1 lettera m del D.Lsg 152/2006 e successive modifiche; superata la durata massima i rifiuti devono essere trasportati in idoneo impianto di recupero o smaltimento. Se i rifiuti sono stoccati in luogo diverso dal luogo di produzione, come ad esempio il proprio magazzino, allora si rientra nel caso dell’operazione di messa in riserva.
Per quest’operazione va richiesta l’autorizzazione alla Regione o alla Provincia competente per l’attività di “messa in riserva: R13” di rifiuti. 
Per attività di messa in riserva, secondo la normativa, si intende un’attività di stoccaggio di rifiuti finalizzata al successivo trattamento dei rifiuti presso un impianto di recupero o smaltimento, anch’esso regolarmente autorizzato. La richiesta di autorizzazione comporta la presentazione di una documentazione progettuale che, nel caso della messa in riserva “R13”, deve riportare la descrizione dell’area adibita allo stoccaggio che si intende allestire per i rifiuti.
La documentazione, inoltre, deve essere corredata di informazioni sul profilo geologico, idrogeologico ambientale e urbanistico dell’area di inserimento.
Sul D.Lgs 152/2006 sono elencate le informazioni da inserire nei progetti relativi alla richiesta per l’avvio di attività di recupero e smaltimento, tra cui la messa in riserva.

CASO "B" = L'applicatore o l'impresa decide di trasportare i propri rifiuti prodotti in cantiere presso il suo magazzino o presso altro impianto autorizzato.

Se il cliente decide di trasportare i propri rifiuti presso il suo magazzino (regolarmente autorizzato alla messa in riserva) è esonerato dall’obbligo di iscrizione all’albo dei gestori ambientali solo se l’operazione è parte integrante della normale attività ovvero non è saltuaria e occasionale.
In questo caso, cosi come specificato all’art. 25 del D.lgs 205/2010, comma 8, è sufficiente presentare idonea comunicazione dell’attività alla sezione regionale o provinciale dell'Albo dei gestori rifiuti territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Se l’operazione è saltuaria, il cliente è obbligato all’iscrizione all’Albo dei gestori Ambientali alla categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi”. 
L’iscrizione alla categoria 4, consente anche il trasporto dei rifiuti prodotti dai terzi.